Costituire un Associazione

Possiamo definire una associazione come un gruppo di persone che, in base a delle regole da loro stabilite e servendosi di una stabile organizzazione, decidono di perseguire una scopo comune, solitamente altruistico o a beneficio della collettività.

Per costituire e aprire una associazione che voglia seriamente perseguire i suoi scopi, è necessario compiere alcuni semplici passaggi burocratici. Ecco le indicazioni:

1) determinare lo scopo della futura associazione (culturale, sportivo, solidaristico, assistenziale ecc…), e la sua attività specifica. E’ necessario prevedere almeno 3 soci fondatori;

2) preparare atto costitutivo e statuto dell’associazione, necessari per creare una associazione, inserendo tutti i requisiti e gli articoli previsti dalla Codice Civile e dalla legge fiscale ( TUIR). In merito leggi gli altri articoli di questa sezione;

3) recarsi all’Agenzia delle Entrate per la registrazione dell’associazione (indispensabile per costituire l’associazione e per ottenere i benefici fiscali). E’ necessario richiedere l’attribuzione del Codice Fiscale, pagare la tassa di registro ed infine registrare l’associazione.

4) una volta registrata, avete terminato la procedura per costituire una associazione, che può iniziare la sua attività.

Tale procedura è necessaria sia per ottenere i benefici fiscali previsti dalle leggi tributarie a favore degli enti no profit, sia per tutelare civilmente l’associazione e i suoi soci.

Quindi, per costituire una associazione non è necessario una atto notarile, e non è nemmeno necessario il riconoscimento governativo, che implica una procedura lunga e costosa. Infatti, la stragrande maggioranza delle associazioni e degli altri enti no profit non è riconosciuta.

Per creare una associazione devono essere riconoscibili alcuni elementi, considerati indispensabili: il fine, l’organizzazione, il fondo comune, l’eguaglianza e la variabilità dei soci e la rappresentanza conferita al presidente o amministratore.

Tali requisiti devono essere fissati nello statuto e nell’atto costitutivo, necessari per fondare una associazione, atti che rappresentano un vero e proprio contratto, con cui i soci si impegnano a perseguire un comune scopo. Questi atti devono prevedere tutti in requisiti legali e fiscali previsti dalla normativa vigente (per ulteriori informazioni leggi anche l’articolo sugli atti costitutivi dell’associazione).

Negli atti costitutivi devono essere necessariamente previsti questi organi:

– il consiglio direttivo, eletto dall’assemblea, che è l’organo esecutivo dell’associazione e prende le decisioni inerenti all’organizzazione e all’attività;

-il presidente, eletto dall’assemblea dei soci, che dirige l’ente e lo rappresenta anche in giudizio, presiede il consiglio direttivo e ne attua le decisioni;

– l’assemblea dei soci, che si riunisce annualmente per approvare il bilancio sociale e il programma annuale dell’attività. Inoltre, alla scadenza dei rispettivi mandati elegge gli organi dell’associazione. Solo l’assemblea può deliberare sulle modificazioni dello statuto (in merito leggi anche l’articolo sul consiglio direttivo e l’assemblea dei soci).

Un’associazione che si costituisce regolarmente e seguendo la normativa fiscale, può ricevere corrispettivi dai soci per la partecipazione a varie attività (corsi, seminari, gite, convegni ecc….). Per tali attività non è necessario avere Partita Iva, dato che queste sono considerate attività non commerciali e i corrispettivi ricavati non sono soggetti a nessuna tassazione. Per ottenere tali benefici fiscali, è però necessaria una corretta redazione della statuto, che deve comprendere i requisiti e i vincoli richiesti dalla legge tributaria.

Naturalmente i corrispettivi ricavati sono dell’ente associativo e non possono essere considerati degli “utili”. Comunque, gli amministratori e organizzatori dell’associazione potranno ricevere dei corrispettivi o compensi per la loro attività. Inoltre, in determinati casi, non è escluso che l’associazione possa assumere del personale, anche tra gli stessi soci fondatori.

L’associazione può svolgere sia la sua attività istituzionale verso i soci, sia attività commerciale verso i terzi non soci,che però deve essere marginale e mai preponderante rispetto all’attività con i soci (in merito leggi l’articolo sulla attività commerciale e la normativa fiscale).

Le associazioni si finanziano prevalentemente tramite le quote sociali, le somme corrisposte dai soci per partecipare a determinate attività, eventuali attività commerciali svolte nei confronti dei non soci, raccolte pubbliche di fondi o contributi pubblici, sponsor ecc……..

Tramite questo patrimonio, che è vincolato allo scopo sociale e non può essere diviso tra i soci, l’ente si finanzia e persegue i suoi scopi. Quindi, quanto conferito o versato dai soci (beni o denaro) non può essere restituito.

Secondo l’art. 38 del Codice Civile “ Per le obbligazioni (cioè i debiti o gli impegni contrattuali) assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune (cioè il patrimonio dell’associazione). Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.

Questo vuol dire che, per i debiti dell’associazione, risponde l’associazione con il fondo comune, ma se questo è insufficiente, risponde anche il presidente o chi ha agito in nome e per conto dell’associazione.

Per evitare tali inconvenienti è sufficiente una corretta gestione dell’associazione, in modo da spendere solo quanto incassato e non contrarre debiti.

Come già specificato, i soci amministratori o che svolgono determinate attività nell’associazione, possono ricevere una remunerazione per l’attività effettivamente svolta, a patto che siano rispettati alcuni limiti e che lo statuto preveda determinate clausole e caratteristiche.

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